Art. 2.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per la disciplina delle procedure di negoziazione e di concertazione di cui all'articolo 1 della presente legge, apportando disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione di distinte modalità per i procedimenti di negoziazione e di concertazione relativamente al personale ad ordinamento civile ed a quello ad ordinamento militare; tali procedimenti sono conclusi con provvedimenti i cui contenuti sono recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, distinti, comunque, per il comparto sicurezza riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare e per il comparto difesa riguardante il personale delle Forze armate;

 

Pag. 4

          b) i contenuti del rapporto d'impiego dei dirigenti civili e militari devono essere disciplinati, nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), mediante apposite e distinte modalità, anche con riferimento alla partecipazione delle rappresentanze di tale personale;

          c) il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione in qualità di presidente, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri rispettivamente competenti, o i sottosegretari di Stato da loro delegati, compongono le delegazioni di parte pubblica che partecipano ai procedimenti di cui alla lettera a);

          d) le delegazioni di parte sindacale che partecipano ai procedimenti di negoziazione sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale operanti nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

          e) la partecipazione delle rappresentanze militari ai procedimenti di concertazione interministeriale è assicurata in modo da garantire il ruolo e l'autonomia istituzionale ad essi attribuiti dalla specifica normativa che le disciplina, in armonia con i princìpi dettati dalla giurisprudenza costituzionale in materia;

          f) indicazione delle materie, che possono anche essere diverse in relazione allo status del personale interessato, la cui disciplina è demandata ai procedimenti stessi, con particolare riguardo agli aspetti retributivi. È comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:

              1) organizzazione del lavoro e degli uffici;

              2) procedure per la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio, con esclusione del trattamento di fine rapporto e delle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

 

Pag. 5

              3) mobilità ed impiego del personale;

              4) sanzioni disciplinari;

              5) determinazione delle dotazioni organiche;

              6) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;

              7) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale;

              8) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.

      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Lo schema di decreto legislativo, sentite le rappresentanze del personale interessato, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.